Incidente stradale e risarcimento del danno

 

Avvocato incidente stradale e risarcimento del danno

In caso di sinistro stradale con lesioni alla persona uno dei problemi principali è quello della quantificazione del danno subito e di come questa quantificazione possa essere tradotta in una somma di denaro ai fini del risarcimento del danno.

Il risarcimento di norma viene liquidato in base ai giorni in cui si protrae l’infortunio e ai punti di invalidità riconosciuti in sede medico-legale. In pratica, a seguito del sinistro, la persona vittima di lesioni affronterà un periodo di malattia corrispondente a un determinato ammontare di giorni utili a recuperare le condizioni fisiche al termine del quale si dirà che la malattia si è stabilizzata. Tale periodo di malattia viene anche definito “periodo di invalidità temporanea”.

Una volta concluso il periodo di invalidità temporanea, così come attestato dal medico curante tramite il certificato di stabilizzazione della malattia, potrebbero permanere dei postumi invalidanti da valutare in sede medico-legale. Tali postumi, che si protrarranno per tutta la vita dell’infortunato, costituiscono l’invalidità permanente.

L’invalidità permanente è espressa in punti percentuali. La percentuale sarà corrispondente alla gravità dell’infermità con il quale l’infortunato dovrà bene o male convivere per tutto il resto della sua vita. Al crescere dei punti di invalidità corrisponde una maggiore gravità dell’infortunio subito.

Ai fini della quantificazione del risarcimento del danno la legge predispone delle tabelle capaci di tradurre i giorni passati in condizioni di invalidità temporanea e i punti percentuali di invalidità permanente riconosciuti in una somma di denaro. Verranno in questo modo liquidate delle somme corrispondenti al danno biologico temporaneo, corrispondente al periodo di invalidità temporanea, e al danno biologico permanente, corrispondente alla percentuale di invalidità permanente.

Incidente stradale e risarcimento del danno: lesioni micro-permanenti

Nel caso in cui le lesioni permanenti siano di lieve o lievissima entità, corrispondenti a dei punti percentuali pari o inferiori a 9, troveranno applicazione le tabelle predisposte dall’ art. 139 Dlgs 209-2005 (Danno biologico per lesioni di lieve entità).

Gli importi vengono aggiornati ogni anno tramite Decreto Ministeriale (quello attualmente in vigore è il Decreto Ministeriale 17 luglio 2017 pubblicato sulla G.U. n. 196 del 23/08/2017) e tengono conto delle variazioni dell’indice Istat FOI (l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) per adeguare i valori monetari delle somme risarcibili all’andamento del costo della vita e delle oscillazioni del valore della moneta.

Ai sensi dell’art. 139 D.Lgs 209-2005, “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.

Avvocato incidente stradale e risarcimento del danno: tabella danno biologico lesioni micropermanenti:

Per le tabelle complete dei danni micropermanenti e per calcolare il risarcimento danni per il quale si ha diritto leggere questo articolo.

Secondo le tabelle attualmente vigenti, l’importo base per il danno biologico permanente per un punto percentuale è pari a € 870,97 valore che decresce dello 0,5 % per ogni anno di età a partire dall’undicesimo anno di età. Il motivo di tale riduzione tiene conto dell’incidenza che avrà l’invalidità durante il corso della vita dell’infortunato. Una persona che subisce un infortunio in età adolescenziale presumibilmente dovrà fare i conti con i postumi invalidanti per un periodo di gran lunga maggiore rispetto a un individuo prossimo alla pensione e avrà dunque diritto a un ammontare maggiore di risarcimento.

Avvocato incidente stradale e risarcimento del danno

Inoltre, il danno biologico permanente è liquidato per importi crescenti per punto di invalidità in misura più che proporzionale per ogni punto. Questo vuol dire che maggiore è la gravità dell’infortunio maggiore sarà l’ammontare concretamente risarcibile, tenuto conto del fatto che le lesioni a cui sono riconosciute punti di invalidità superiori avranno un maggior impatto nella vita dell’infortunato rispetto a lesioni con pochi punti di invalidità.

A titolo di risarcimento per il danno biologico temporaneo l’importo liquidato è pari a € 50,79 per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta. In questo caso si fa riferimento a quel periodo, solitamente di qualche giorno, in cui a seguito del sinistro l’infortunato è inabile di poter svolgere le normali attività della vita quotidiana. Si dice quindi che ha una invalidità temporanea al 100%. Con il passare del tempo le sue condizioni migliorano e durante tale periodo di convalescenza si riducono sempre di più le percentuali di invalidità temporanea, fino ad arrivare alla stabilizzazione della malattia con o senza postumi invalidanti permanenti. Questo periodo viene definito di invalidità temporanea parziale.

Il risarcimento complessivo per le lesioni subite sarà dunque dato dalla somma degli importi liquidati per il periodo di invalidità temporanea (assoluta e parziale) e di invalidità permanente nel caso in cui vi siano postumi invalidanti.

Inoltre è previsto che l’ammontare del danno biologico liquidato possa essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato. Si lascia dunque spazio al giudice di valutare se quella particolare invalidità ha causato un maggior danno a un determinato soggetto, tenuto conto della sua particolare condizione. Un infortunio invalidante all’uso della mano sinistra, per esempio, avrà ripercussioni diverse tra un semplice impiegato destrorso e un violinista professionista e questa sostanziale differenza può essere presa in considerazione dal giudice.

Incidente stradale e risarcimento del danno: il danno morale da lesioni micro-permanenti

Al danno direttamente derivante dalle lesioni alla salute può anche aggiungersi il danno morale, ossia quella sofferenza psichica subita da un soggetto a causa del fatto illecito subito.

Tale sofferenza, tuttavia, va sempre provata, anche per presunzioni, e l’onore della prova ricade sul danneggiato. Tale principio è stato sancito dalla Corte di Cassazione che ha statuito come non sussiste alcuna automaticità parametrata tra danno biologico patito e danno morale, specie nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare (Cassazione, sentenza n. 17209/2015).

Incidente stradale e risarcimento del danno: lesioni macro-permanenti

L’art. 139 D.Lgs 209-2005 disciplina le sole lesioni con punti di invalidità riconosciuti come pari o inferiori a 9. Nel caso in cui l’invalidità sia uguale o superiore a 10 punti di invalidità la legge avrebbe dovuto predisporre delle apposite tabelle su cui poter basare il calcolo del risarcimento del danno da sinistro stradale. Tale normativa non è mai arrivata alla luce.

Il vuoto nella disciplina normativa ha creato negli anni numerose disparità sul territorio nazionale, sia a titolo di risarcimento del danno da lesione all’integrità psico-fisica che nel metodo stesso utilizzato per la liquidazione. Tali disparità erano dovute dal tentativo dei vari Tribunali di primo grado di sopperire alla mancanza di una disciplina, adottando diversi metodi di liquidazione e diverse tabelle per il risarcimento.

Avvocato incidente stradale e risarcimento del danno

A fronte di tale problematica è intervenuta la Corte di Cassazione che ha rilevato come tale disparità, incidendo sui diritti fondamentali della persona, violava principi fondamentali quali quello di eguaglianza oltre a erodere la fiducia dei cittadini nella giustizia. Risultato di tale incertezza era, infatti, una lesione sostanziale della certezza del diritto. Di fatto si affidava in larga misura al caso l’entità dell’aspettativa risarcitoria, venivano ostacolate le conciliazioni e le composizioni transattive in sede stragiudiziale e si alimentavano per converso le liti, non di rado fomentando domande pretestuose o resistenze strumentali (Cassazione, sentenza n.12408/2011).

Al fine dunque di fornire parametri uniformi sul tutto il territorio nazionale, la Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “La liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell’integrità psico-fisica presuppone l’adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l’art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto” (Cassazione, sentenza n.12408/2011).

Posto dunque che il legislatore ha disciplinato le tabelle per le lesioni micro-permanenti (uguali o al di sotto dei nove punti percentuali di invalidità), in attesa di una futura integrazione della normativa per le lesioni uguali o superiori a 10 punti di invalidità, le tabelle di riferimento per il risarcimento del danno da sinistro stradale da adottare su tutto il territorio nazionale sono quelle formulate dal Tribunale di Milano.

Incidente stradale e risarcimento del danno: le tabelle del Tribunale di Milano per lesioni macro-permanenti

 

TRIBUNALE DI MILANO – LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE – TABELLE 2021, cliccare sull’immagine per scaricare tutte le tabelle

Le tabelle milanesi hanno una struttura molto simile a quella del D.Lgs 209-2005 in materia di lesioni micro-permanenti. Prevedono infatti dei valori monetari per punto percentuale di invalidità che aumentano in misura più che proporzionale all’aumentare del grado di invalidità e decrescono con l’aumentare dell’età.

E’ possibile tuttavia riscontrare una differenza sostanziale in sede di quantificazione del danno morale. Secondo le stesse disposizioni dell’Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano, quelli presenti nelle tabelle sono dei valori monetari medi di partenza, ai quali eventualmente si deve sommare una percentuale di aumento di tali valori laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, ferma restando la possibilità di liquidare una somma oltre i valori massimi in relazione a fattispecie del tutto eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti.

In breve, dunque, le tabelle milanesi indicano in primo luogo dei valori per punto di invalidità, relativi alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, ovvero il cd. danno biologico permanente.

Incidente stradale e risarcimento del danno: la personalizzazione del danno

Il danno non patrimoniale, corrispondente al danno subito, potrà poi essere aumentato in percentuale, o personalizzato (personalizzazione del danno).

In particolare, sono individuati degli aumenti per la componente del danno non patrimoniale relativa alla sofferenza soggettiva (danno morale), di una percentuale ponderata che varia:

Per le lesioni dall’1% al 9%: aumento fisso del 25%;

Per le lesioni dal 10 al 34%: aumento dal 26% al 50%

Per le lesioni dal 35% al 100%, aumento fisso del 50%

Ovviamente, trattandosi nel caso specifico di danni da sinistro stradale, vista la copertura normativa per le lesioni uguali o inferiori ai 9 punti percentuali di invalidità permanente, nel caso di lesioni macro-permanenti bisognerà considerare solamente quella parte delle tabelle del Tribunale di Milano relativa alle lesioni uguali o superiori ai 10 punti di invalidità.